Assegno protestato

Meta-description: Tutte le informazioni relative all’assegno protestato, alle conseguenze che ne derivano sia per il creditore che per il debitore, alle procedure che si devono seguire e mettere in atto per ottenere la cancellazione dell’assegno protestato.

Riassunto: Il protesto di un assegno è il procedimento tramite il quale un notaio, un ufficiale giudiziario o un segretario comunale dichiarano pubblicamente il mancato pagamento di una somma indicata in un assegno presentato all’incasso in tempo utile.

La funzione del protesto di un assegno è quindi quella di assicurare al portatore dell’assegno stesso una tutela, vale a dire la possibilità dell’esercizio di regresso nei confronti dei debitori, ove per debitori si intende non solo colui che ha emesso l’assegno ma anche gli eventuali "giranti". Anche in questi casi, però, l’azione di protesto rimane unica.

Oltre che a garantire tutela, l’azione di protesta di un assegno assume anche valenza probatoria in conseguenza del fatto di un atto pubblico che, in quanto tale, fa fede fino alla querela di falso dell’avvenuta presentazione dell’assegno e del suo mancato pagamento.

A queste due fondamentali funzioni se ne aggiunge un’altra non meno importate; il protesto di un assegno ha, infatti, molto spesso anche una valenza “psicologica”, derivante soprattutto dalla pressione esercitata sul debitore dalla “cattiva pubblicità”, dal discredito sociale e commerciale che ricade su quest'ultimo in seguito alla pubblicazione del protesto nell’apposito registro.

Contenuto: Che cos’è un assegno protestato?

Per assegno protestato si intende un assegno nei confronti del quale è stato avviato un procedimento volto ad accertare il mancato pagamento della somma indicata nell’assegno stesso. Generalmente, il procedimento per un assegno protestato viene gestito da un notaio o da un ufficiale giudiziario, i quali hanno quindi il compito di tutelare il creditore, vale a dire colui che ha ricevuto un titolo di pagamento dal quale, però, non può ottenere la riscossione della somma, a causa, ad esempio, dello scoperto del conto del debitore. L’azione di protesto di un assegno non si indirizza però solo nei confronti di colui che lo ha emesso, ma anche nei riguardi di tutti i “giranti” dell’assegno stesso; in questi casi, ovvero se si accerta l’esistenza di giranti di un assegno scoperto o comunque “non incassabile”, l’azione di protesto è univoca nei confronti di tutti i soggetti coinvolti.

Nel caso di assegno protestato, il creditore viene tutelato anche dagli Istituti Bancari che rilasciano una dichiarazione nella quale si  “certifica” che nonostante la presentazione dell’assegno da parte del creditore entro i termini previsti dalla legge, quest’ultimo non ha però potuto riscuotere il proprio credito. La dichiarazione rilasciata dalle banche viene poi presentata alla Camera di Commercio, la quale ha il compito di comunicare il protesto dell’assegno e di inserire il nominativo del debitore nell’apposito registro informatico.

L’iscrizione all’interno del registro “protesti”, non è l’unica conseguenza per chi emette un assegno protestato; la legge, infatti, stabilisce che il nominativo di chi emette un assegno protestato deve essere trascritto anche all’interno della Centrale di Allarme Interbancaria (CAI).

Il procedimento per un assegno protestato è il seguente: come prima cosa, nel momento in cui l’assegno non viene riscosso dal creditore a causa della mancanza di copertura, viene notificato, tramite telegramma o raccomandata, al debitore il mancato incasso, con preavviso di revoca entro il termine massimo di 60 giorni, a scadere del quale ha inizio la procedura di protesto. Nel caso in cui il debitore copre l’assegno entro i 60 giorni, questo è tenuto a pagare anche gli interessi legali, le spese di protesto e una penale pari al 10% dell’importo totale dell’assegno stesso. Nell’ipotesi in cui il pagamento non avviene nemmeno entro il termine dei 60 giorni, il nominativo del debitore viene iscritto nell’elenco Protestati del CAI.

Per coprire un assegno entro il termine di 60 giorni il debitore può recarsi presso la banca che ha rilasciato l’assegno, oppure presso il notaio o il pubblico ufficiale che ha “elevato il protesto”; ovviamente esiste anche la possibilità di pagare direttamente la somma al creditore.

Il debitore che vuole ottenere la cancellazione del protesto, deve presentare un’istanza di riabilitazione al Tribunale, entro un anno dalla “levata del protesto”, ovviamente assistito da un legale. Il termine massimo entro il quale un protesto viene cancellato è pari a 5 anni, secondo quanto stabilito dalla normativa in materia.