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Cedolare secca: sanzioni più leggere dal 1° settembre

Dal 1° settembre 2024, cambiano le sanzioni per la cedolare secca. Le nuove regole riducono le penalità per omessa o infedele dichiarazione e per la registrazione tardiva dei contratti, favorendo una maggiore proporzionalità.
In questo articolo

Dal 1° settembre 2024, sono entrate in vigore significative modifiche al regime delle sanzioni tributarie per la cedolare secca, grazie alla riforma introdotta dal Decreto Legislativo n. 87/2024. Questi cambiamenti, che si inseriscono nel contesto più ampio della revisione del sistema sanzionatorio fiscale, mirano a rendere le sanzioni più proporzionate e meno onerose per i contribuenti, pur mantenendo un forte impegno contro le violazioni, come gli affitti in nero.

Le principali modifiche alle sanzioni

1. Omessa dichiarazione dei redditi con cedolare secca

La registrazione di un contratto di locazione deve essere eseguita entro 30 giorni dalla data di stipula, o dalla data di entrata in vigore del contratto. Prima del 1° settembre 2024, l’omessa dichiarazione dei canoni di locazione soggetti a cedolare secca comportava sanzioni che oscillavano tra il 240% e il 480% dell’imposta dovuta, con un minimo di 500 euro​. Con le nuove disposizioni, la sanzione sarà fissata al 240% dell’imposta, mantenendo il minimo di 500 euro. Questa modifica introduce un limite superiore più prevedibile e meno punitivo, riducendo il massimo potenziale della sanzione, che prima poteva essere molto più elevato.

2. Dichiarazione infedele

Nel caso di dichiarazioni in cui i canoni indicati siano inferiori a quelli effettivi, fino al 31 agosto 2024 la sanzione era compresa tra il 180 e il 360% della maggior imposta dovuta. Dal 1° settembre 2024, invece, la sanzione si ridurrà al 140% fisso, con un minimo di 150 euro. Questo cambiamento risponde all’esigenza di proporzionare meglio le sanzioni, offrendo maggiore chiarezza e certezza per i contribuenti.

3. Omessa registrazione del contratto

Un altro ambito su cui interviene la riforma riguarda la registrazione tardiva dei contratti di locazione. Prima della riforma, le sanzioni potevano arrivare fino al 240% dell’imposta dovuta. Dal 1° settembre 2024, la sanzione sarà ridotta al 120% nei casi di registrazione tardiva, mentre per i ritardi inferiori ai 30 giorni, si applicherà una sanzione del 45%, senza soglia minima​. Questa misura semplifica e riduce il peso delle penalità per chi non registra in tempo i contratti, ma incentiva comunque la tempestiva registrazione.

Il ruolo del ravvedimento operoso

Un aspetto importante della riforma è l’ampliamento del ravvedimento operoso, che consente ai contribuenti di sanare le violazioni prima che vengano contestate, beneficiando di una riduzione significativa delle sanzioni. A partire dal 1° settembre 2024, questo meccanismo sarà rafforzato dal principio del cumulo giuridico, che permette di applicare una sola sanzione per violazioni ripetute della stessa natura​. Questo strumento diventa particolarmente utile per chi ha commesso più infrazioni simili e vuole regolarizzare la propria posizione in modo più agevolato.

Cos’è la cedolare secca

La cedolare secca è un regime fiscale opzionale introdotto in Italia nel 2011 con il Decreto Legislativo n. 23. Questo regime consente ai proprietari di immobili locati a uso abitativo di pagare un’imposta sostitutiva, che sostituisce l’IRPEF e le relative addizionali regionali e comunali sui redditi derivanti dall’affitto. La cedolare secca presenta due aliquote principali:

21% per i contratti di locazione a canone libero;

– 10% (ridotta al 5% in alcune aree) per i contratti di locazione a canone concordato, come previsto dalla legge.

Optando per la cedolare secca, il locatore non è tenuto a versare né l’imposta di registro né quella di bollo, solitamente richieste per la registrazione, risoluzione o proroga dei contratti di locazione. Tuttavia, questa opzione implica che il proprietario rinunci ad aggiornare il canone di locazione in base all’indice ISTAT durante tutto il periodo del contratto.

Il regime è riservato ai proprietari privati (persone fisiche) che affittano immobili a uso abitativo, esclusi quindi i professionisti o le imprese. Gli immobili devono appartenere a specifiche categorie catastali (dalla A1 alla A11, esclusa la A10, che riguarda gli uffici).

In sintesi, la cedolare secca offre un’alternativa fiscale più semplice e vantaggiosa per i proprietari, con una tassazione fissa, ma comporta alcune limitazioni, come la rinuncia all’adeguamento del canone e l’applicabilità solo in ambito abitativo.

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