Rinvio dell’obbligo di comunicazione del Titolare Effettivo fino a settembre 2024

Il Consiglio di Stato ha rinviato al 19 settembre 2024 l'obbligo di comunicazione dei Titolari Effettivi, sospendendo la sentenza del TAR del Lazio.
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Con l’ordinanza n. 3533/2024 del 17 maggio 2024, il Consiglio di Stato ha sospeso l’obbligo di comunicazione del “Titolare Effettivo” fino al 19 settembre 2024. Questa decisione annulla temporaneamente la sentenza del TAR del Lazio del 9 aprile, che aveva fissato all’11 maggio la scadenza per la prima iscrizione nella Sezione dei Titolari Effettivi del Registro Imprese e per effetto della quale era stata dichiarata la piena operatività della sezione dei “titolari effettivi”. 

Dettagli della decisione

L’ordinanza ha stabilito che il termine per la comunicazione coinvolge anche il Terzo settore. La sospensione si deve a un ricorso presentato da alcune associazioni di categoria, che il Consiglio di Stato ha ritenuto valido, determinando la prevalenza degli interessi delle società appellanti.

Prossimi Passi

L’udienza per discutere nel merito la questione è stata fissata per il 19 settembre 2024. Durante questa udienza, si valuterà soprattutto la legittimità della normativa interna rispetto al diritto dell’Unione Europea. Fino ad allora, l’obbligo di comunicazione e l’avvio della consultazione dei dati rimangono sospesi.

Cosa fare nel frattempo

Nonostante la sospensione, resta comunque consentita la presentazione delle pratiche di prima comunicazione e di variazione della titolarità effettiva. Gli enti che non hanno ancora adempiuto all’obbligo di comunicazione sono incoraggiati a procedere il prima possibile per evitare eventuali complicazioni future.

Implicazioni della sospensione

Fino alla decisione di merito:

  • Sanzioni sospese: Nessuna azione sanzionatoria sarà intrapresa per la mancata presentazione della comunicazione entro il termine originario.
  • Controlli a campione sospesi: I controlli a campione sulle istanze ricevute sono sospesi.
  • Accreditamento sospeso: Sospeso l’accreditamento dei soggetti obbligati all’adeguata verifica.
  • Sospesi consultazione e accesso ai dati: Sospesa la consultazione e l’accesso alle informazioni del registro da parte dei soggetti autorizzati o portatori di legittimo interesse.
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