Dal 1° gennaio 2024 è entrata in vigore una nuova normativa sulla tassazione delle plusvalenze per chi vende immobili ristrutturati con il Superbonus 110%. Una recente circolare dell’Agenzia delle Entrate (n. 13/E/2024) ha chiarito le modalità di applicazione di questa misura, introdotta dalla Legge di Bilancio 2024.
La nuova tassa prevede un prelievo del 26% sulla plusvalenza generata dalla vendita di immobili ristrutturati con il Superbonus entro dieci anni dalla fine dei lavori. Questa imposta si applica a tutte le tipologie di immobili, sia che siano stati soggetti a interventi trainanti o trainati. La circolare chiarisce che basta un lavoro effettuato sulle parti comuni di un condominio per far scattare la tassazione, indipendentemente dall’entità o dalla natura specifica degli interventi effettuati sui singoli appartamenti. Puoi leggere qui la circolare.
Un aspetto cruciale della nuova normativa riguarda l’indeducibilità dei costi di ristrutturazione. Nei primi cinque anni dalla fine dei lavori agevolati dal Superbonus 110%, i costi sostenuti non saranno deducibili dalla plusvalenza tassabile. Nei successivi cinque anni, solo il 50% di questi costi potrà essere dedotto. Tuttavia, questo si applica esclusivamente agli interventi agevolati con il Superbonus 110% e non include altre versioni del bonus come quelle al 90% o al 70%. Inoltre, l’indeducibilità riguarda solamente i casi in cui il Superbonus sia stato utilizzato tramite cessione del credito o sconto in fattura, e non attraverso la detrazione diretta in dichiarazione dei redditi.
Esistono alcune eccezioni alla nuova tassazione. Non saranno tassate le plusvalenze relative agli immobili:
Queste eccezioni permettono ai proprietari di evitare la pesante tassazione del 26% sulla plusvalenza, favorendo chi ha utilizzato gli immobili come residenza principale e scoraggiando le vendite speculative a breve termine.
La plusvalenza viene calcolata come la differenza tra il prezzo di vendita e il prezzo di acquisto (o il costo di costruzione), aumentato di ogni altro costo inerente al bene. Per gli immobili che hanno beneficiato del Superbonus 110%, se la vendita avviene entro cinque anni dalla fine dei lavori, le spese relative ai lavori di miglioramento energetico o sismico non possono essere aggiunte al costo dell’immobile. Questo è dovuto al fatto che tali costi sono stati sovvenzionati dallo Stato e quindi non possono essere dedotti dalla plusvalenza tassabile. Se invece la vendita avviene dopo più di cinque anni dalla fine dei lavori, il 50% delle spese sostenute può essere considerato nel calcolo della plusvalenza.
Il Governo intende recuperare parte delle agevolazioni concesse attraverso il Superbonus, disincentivando le rivendite speculative di immobili ristrutturati. Questa nuova tassazione potrebbe influire significativamente sui piani di vendita dei proprietari di immobili, soprattutto per coloro che hanno utilizzato il Superbonus 110%. È essenziale che i proprietari comprendano appieno le nuove regole e considerino attentamente le implicazioni fiscali prima di decidere di vendere i loro immobili. La consulenza di un esperto fiscale può essere fondamentale per navigare queste nuove normative e pianificare al meglio le proprie operazioni immobiliari.