La circolare dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate ha diffuso una circolare che dettaglia le nuove disposizioni riguardanti gli affitti brevi, includendo le modalità di pagamento e le regole applicabili. Per la cedolare secca, l’aliquota del 26% si applicherà solo per gli immobili successivi al primo dato in locazione, mentre per la prima proprietà locata rimane l’aliquota del 21%.
La circolare n. 10/E l’Agenzia delle Entrate segue le indicazioni della Legge di Bilancio 2024 e introduce anche nuove regolamentazioni per gli intermediari immobiliari e i gestori di portali telematici di locazioni. Questi ultimi, al momento del pagamento al locatore, sono obbligati a trattenere il 21% come acconto sull’imposta, indipendentemente dal regime fiscale del beneficiario.
Dettagli sull’applicazione della cedolare secca e affitti brevi
Per la cedolare secca, l’imposta sostitutiva del 26% sarà imposta a partire dal secondo immobile locato. Il proprietario che possiede più unità può scegliere, per ogni periodo fiscale, un’unità per cui applicare l’aliquota ridotta del 21%, decisione che deve essere specificata nella dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta pertinente. Questa nuova aliquota del 26% riguarda i redditi da locazione maturati dal 1° gennaio 2024, senza considerare la data di stipula dei contratti o il momento del pagamento dei canoni.
Semplificazioni per gli intermediari
Gli intermediari, inclusi i gestori di portali web di locazione, che raccolgono o gestiscono i pagamenti dei canoni devono applicare una ritenuta del 21%, a titolo di acconto, al momento del pagamento al beneficiario, a prescindere dal regime fiscale scelto da quest’ultimo. Il locatore, d’altro canto, dovrà calcolare l’imposta dovuta, sia essa ordinaria o sostitutiva, dedurre le ritenute d’acconto e pagare l’eventuale differenza entro la scadenza per il versamento delle imposte sui redditi.